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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone che, anche temporaneamente, si trovano nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi.
L'amministratore di sostegno affianca la persona beneficiaria nello svolgimento di specifiche attività e nel compimento degli atti individuati dal Giudice Tutelare, nel rispetto delle sue esigenze, della sua volontà e del suo progetto di vita.
CHI È L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
È una persona nominata dal Giudice Tutelare per assistere e, nei casi previsti, rappresentare una persona adulta che, a causa di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno è una misura flessibile e personalizzata: il Giudice Tutelare stabilisce nel provvedimento di nomina quali atti l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quali, invece, devono essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore.
QUALI SONO I SUOI COMPITI?
In relazione a quanto stabilito dal Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno può occuparsi, a titolo esemplificativo, di:
gestione delle attività quotidiane e degli interessi personali;
rapporti con i servizi sanitari, assistenziali e sociali;
gestione dei rapporti con la struttura e delle pratiche amministrative relative all'assistenza;
riscossione di pensioni, indennità e altri emolumenti;
pagamento di bollette, imposte, canoni, spese condominiali e rette di degenza;
gestione di conti correnti bancari e postali e dei risparmi, nei limiti autorizzati;
stipula di contratti e gestione di pratiche amministrative;
compimento di atti relativi a eredità e altri atti patrimoniali, quando autorizzati dal Giudice Tutelare;
espressione del consenso a determinati atti o trattamenti, nei limiti dei poteri attribuiti dal Giudice Tutelare e nel rispetto della normativa vigente.
L'amministratore di sostegno deve sempre agire nell'interesse e nel rispetto della volontà e delle aspirazioni del beneficiario, tenendo conto delle sue esigenze e delle sue condizioni personali.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno una persona maggiorenne che, a causa di una menomazione o di un'infermità fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La misura può quindi riguardare, ad esempio, persone anziane, persone con disabilità, persone affette da patologie o condizioni che ne limitino l'autonomia, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
CHI NOMINA L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale competente.
Il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno può essere presentato dal beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro i gradi previsti dalla legge, dagli affini, dal tutore o curatore, nonché dai servizi sanitari e sociali e dal Pubblico Ministero.
La procedura non richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato. Per conoscere modalità, documentazione e costi eventualmente previsti dalla procedura è comunque opportuno rivolgersi al Tribunale competente o ai servizi territoriali.
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Il Giudice Tutelare sceglie l'amministratore di sostegno individuando, ove possibile, la persona più idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.
Può essere nominato, ad esempio, un familiare, una persona di fiducia indicata dal beneficiario o dalla famiglia oppure un'altra persona ritenuta idonea dal Giudice Tutelare.
In determinate circostanze possono essere nominati anche soggetti giuridici previsti dalla legge.
L'incarico è generalmente gratuito, salvo l'eventuale riconoscimento di un'equa indennità da parte del Giudice Tutelare nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
L'amministratore di sostegno, inoltre, non può essere la persona che gestisce professionalmente la struttura o il servizio che ha in cura o in carico il beneficiario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Fondazione, nel rispetto del proprio ruolo e delle competenze attribuite dalla legge, collabora con l'amministratore di sostegno, fornendo le informazioni necessarie alla corretta gestione del percorso assistenziale dell'ospite e mantenendo con lo stesso un rapporto di collaborazione e comunicazione.